IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  8  luglio  1987,
relativo alle norme generali a tutte le scuole di specializzazione ed
in particolare l'art. 136 (norma transitoria);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 26 aprile
1988, relativo al riordinamento della scuola di  specializzazione  in
chirurgia generale con i due indirizzi:
    a) chirurgia generale;
    b) endocrinochirurgia,
ed in particolare l'art. 249 (ex 242), quarto comma;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta'  di medicina e chirurgia del 18 giugno
1990, del senato accademico del 12 settembre 1990 e del consiglio  di
amministrazione  del  19  settembre  1990 concernenti l'aggiornamento
della scuola di specializzazione in chirurgia generale degli articoli
249 (ex 242) e 255 (ex 248), la soppressione all'art. 221 (ex 192) al
n. 36 della denominazione "endocrinochirurgia" e la  soppressione  al
capo   XXXVII   della   dizione   scuola   di   specializzazione   in
"endocrinochirurgia" con gli articoli da 496 (ex 265) a 507 (ex 276);
  Visto il telefax del 1  ottobre 1991  con  il  quale  il  Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ha
trasmesso la nota del  25  settembre  1991  con  allegato  il  parere
favorevole  espresso  dal Consiglio universitario nazionale nella sua
riunione dell'11 luglio 1991;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
statutaria proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine
triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31
agosto  1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli
organi accademici di questo Ateneo e ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Titolo  IV,  capo  I,  art.  221 (ex 192) al n. 36 la denominazione
"endocrinochirurgia" e'  soppressa  con  il  conseguente  spostamento
della numerazione;